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IMMOBILIARE SERVIZI

 

Prestazioni

Il nostro obiettivo è offrire ai nostri clienti innanzitutto una consulenza professionale del particolare sistema immobiliare. Prima di vendere, è per noi fondamentale conoscere al meglio le esigenze di ogni nostro cliente; per poi poter trovare l'appartamento che corrisponda ai suoi desideri.

Vuole acquistare o vendere? Oppure vuole sapere cosa vale il Suo immobile. Vuole acquistare una casa per Lei o la Sua famiglia, o vuole un finanziamento adatto per i Suoi investimenti? Qualsiasi cosa Vuole, se si tratta di immobili siamo sempre a Sua disposizione!

Siamo lieti di fare una stima, aiutarLa nella vendita del suo immobile e nel preparamento del suo contratto. Allora, non esiti a contattarci, a chiamarci o a passare in uno dei nostri uffici: siamo lieti di poterLa aiutare.

Nella INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE , oltre l'intermediazione vera e propria, le eventuali stime, GARANTIAMO la totale assistenza; in particolare:

Per la COMPRA-VENDITA degli immobili curiamo l'affare seguendolo nell'intero iter collegato:

  1. Il preliminare
  2. La preparazione dei documenti necessari alla stipula
  3. La consulenza finanziaria in collaborazione con istituti bancari
  4. L'assistenza all'atto notarile
  5. La comunicazione alla competente Questura della cessione di fabbricato

Per gli AFFITTI e LOCAZIONI :

  1. Stipula del contratto
  2. Registrazione
  3. Denuncia di cessione fabbricato
  4. Assistenza e vidimazione presso le Associazioni di Categoria

Il nostro team.

I nostri servizi

Per soddisfare le Sue esigenze, Le offriamo:

  • consulenza individuale e assistenza per i clienti
  • mediazione di immobili per l'acquisto e per la locazione
  • sopraluoghi con clienti
  • valutazione ed analisi di mercato relativi agli immobili
  • rilevazioni presso l'ufficio fondiario e del catasto
  • consulenza finanziaria
  • preparazioni di contratti
  • pubblicità e marketing
  • domande per agevolazione provinciale
  • organizzazione delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione e la conclusione dell'affare

Finanziamenti
I nostri Partner per i finanziamenti sono tutti istituti con molti anni di esperienza. Con noi potete contare su una consulenza competente per quanto riguarda il finanziamento di progetti, mutui (privati o pubblici) e Leasing.

Consulenze legali
Il nostro consulente legale interno la consiglia con piacere per tutte le faccende riguardanti lo sviluppo dei Vostri contratti di compravendita immobiliare.

Marketing
Assieme a Lei sviluppiamo la perfetta strategia di Marketing per collocare i Vostri immobili sul mercato immobiliare. Il nostro reparto Marketing crea tutte le basi necessarie per la pubblicità e la vendita.

Vendita
Il nostro team di venditori lavora con competenza e perspicacia per Lei. Il nostro grande giro di conoscenze nella zona ci aiuta nella mediazione concreta dei Vostri immobili.

Costi

Lavoriamo esclusivamente su una base di successo; per Lei questo vuol dire:

Niente successo --> niente compensi !!!

Il nostro compenso é solamente legato ad una percentuale fissa per la vendita e l'acquisto di immobili.

Onorario

acquisto o permuta, anche da cessione o assunzione di quote sociali:

  • di immobili sul prezzo d'acquisto solidalmente da ciascuna parte: 2,00 %
  • di aziende sul prezzo d'acquisto lordo solidalmente da ciascuna parte: 3,00 %

lo cazione o affitto:

  • fino ad un anno sull'affitto annuo solidalmente da ciascuna parte: 10,00 %
  • per ogni anno successivo sull'affitto annuo solidalmente da ciascuna parte: 2,00 %

valutazioni ed analisi di mercato relativi ad immobili:

  • valutazione informale sul valore di stima del mandante: 0,10 %
  • valutazione dettagliata sul valore di stima del mandante: 0,25 %

altro:

  • redazione di contratti sul valore contrattuale del mandante: 0,50 %
  • mutuo/finanziamento sul valore contrattuale del mandante: 1,00 %
  • contratto d'opera o simili sul valore commissionato del mandante: 1,00 - 3,00 %
  • diritto di prelazione sul prezzo di mercato del beneficiario: 0,50 %
  • rilevazione domande presso uffici pubblici per conto del mandante: 43,90€
  • esecuzione di atti amministrativi: secondo accordi

Siamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi domanda.

 

CODICE CIVILE E MEDIAZIONE

Ecco come il Il Codice Civile regolamenta l'attività di mediazione. Definizione, diritto alla provvigione , responsabilità dell'agenzia immobiliare , iscrizione all'albo, sanzioni.

Capo XI: Della mediazione

Art. 1754 Mediatore

E' mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Art. 1755 Provvigione

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.

Art. 1756 Rimborso delle spese

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi

Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva , il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti). La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.

Art. 1758 Pluralità di mediatori

Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori , ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.

Art. 1759 Responsabilità del mediatore

Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell'autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell'ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti).

Art. 1760 Obblighi del mediatore professionale

Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:

- conservare i campioni delle merci vendute sopra campione (1522), finché sussista la possibilità di controversia sull'identità della merce; - rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero; - annotare su apposito libro (2214 e seguenti) gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.

Art. 1761 Rappresentanza del mediatore

Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388) negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.

Art. 1762 Contraente non nominato

Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti). Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

Art. 1763 Fideiussione del mediatore

Il mediatore può prestare fideiussione per una delle parti (936 e seguenti).

Art. 1764 Sanzioni

Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'Art. 1760 è punito con l'ammenda da L. 10.000 a L. l.000.000 (c.p. 26) (ora sanzione amministrativa). Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi (c.p. 35).

Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.

Art. 1765 Leggi speciali

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 2231 Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all' iscrizione in un albo o elenco , la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034).

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2950 Prescrizione del diritto del mediatore

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione

Ndr : Un anno dalla conclusione dell'affare, non dalla visita dell'immobile!

 

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ASSOCIATI FIAIP

 

Il presente codice deontologico detta le regole di comportamento alle quali ogni iscritto e chiunque a qualsiasi titolo associato alla FIAIP deve inderogabilmente attenersi. Ove nell’articolato sia fatto riferimento ora agli agenti immobiliari ora ai mediatori creditizi, la regola deontologica deve intendersi comunque riferibile a tutti indistintamente, dove occorra e in quanto applicabile

PREMESSO CHE L’ASSOCIATO ALLA FIAIP

• Deve essere iscritto nel rispettivo Albo o Ruolo, ove sussistente;
• Nella rispettiva e specifica attività professionale e anche nelle azioni extraprofessionali deve sempre ispirarsi a principi etici quali la lealtà, fedeltà, diligenza e correttezza;
• Deve avere particolare cura al rispetto delle leggi in generale e delle norme che disciplinano la propria professione in particolare;
• Deve evitare qualsiasi comportamento equivoco avendo come obiettivo esclusivamente la migliore realizzazione degli interessi di coloro che si affidano alla sua professionalità;
• Deve rispettare il segreto professionale previsto dalle norme e deve aver cura di chiederne il rispetto ai collaboratori, dipendenti e tutte le persone che a qualsiasi titolo cooperino nello svolgimento dell’attività professionale. Gli è fatto obbligo di vigilare affinché tale comportamento sia realizzato;
• Ha il dovere di elevare la propria formazione professionale mediante un costante aggiornamento, promuovendo ed aderendo a seminari di studi, incontri, conferenze e iniziative seguendo preferibilmente quelle proposte dalla Federazione, al fine di poter offrire una prestazione sempre aggiornata e qualificata così come doveroso per un professionista;
• Deve sempre e comunque nei rapporti professionali ed extraprofessionali tenere un comportamento ineccepibile che sia consono a salvaguardare l’immagine della professione esercitata dall’associato e l’immagine della Federazione.
• Sul presupposto che l’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), la Banca d’Italia, le autorità di vigilanza sono organismi fondamentali per il corretto funzionamento del mercato del credito, l’associato FIAIP nell’ambito della propria professione deve rispettarne le direttive (regolamenti, circolari, ecc.) e vigilare che siano rispettate da chi è sottoposto al suo controllo, avendo cura di non ostacolare, anzi di agevolare, l’efficace svolgimento dei compiti
istituzionali dell’U.I.F., della Banca d’Italia e delle autorità di vigilanza.
Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante del presente Codice Deontologico, le regole di comportamento vengono di seguito suddivise in cinque sezioni intitolate:
a) Rapporti con il pubblico;
b) Rapporti con la clientela;
c) Rapporti con gli istituti bancari e gli altri intermediari finanziari;
d) Rapporti con i colleghi;
e) Rapporti con la FIAIP.

SEZIONE PRIMA RAPPORTI CON IL PUBBLICO


ART. 1

L’associato FIAIP deve conoscere il mercato, la sua evoluzione, le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme relative allo svolgimento della propria attività professionale. Non deve accettare incarichi che non possa svolgere con adeguata competenza.

ART. 2

L’associato FIAIP, nello svolgimento della propria opera professionale, dovrà sempre ispirarsi ai principi etici citati in premessa e considerare ogni proprio comportamento alla luce Approvato dal Consiglio Nazionale in Roma il 4/5 giugno 2008 dell’ulteriore principio etico della funzione sociale della professione esercitata.

ART. 3

L’associato FIAIP nell’ambito di quanto previsto dalle norme, dovrà sempre spendere il proprio nome ed adempiere al dovere di verità.

ART. 4

L’associato FIAIP, ove ciò gli sia consentito dalla normativa che disciplina la attività dallo stesso svolta, su espressa richiesta della parte che gli ha conferito l’incarico, potrà sottacere il nome di questa sino al momento della conclusione dell’affare.

ART. 5

L’associato FIAIP dovrà preferibilmente operare in base ad un incarico conferito in forma scritta nel quale le clausole siano il più possibile chiare, di semplice lettura e interpretazione, non diano luogo ad ambiguità ed in tal guisa siano definiti anche tipo di prestazione, ammontare del compenso, eventuale rimborso delle spese e le altre condizioni.

ART. 6

L’ammontare del compenso dovrà essere pattuito in anticipo fra le parti, fissato in maniera chiara e ove lo stesso non sia indicato in una cifra esplicitata, la determinazione dello stesso dovrà essere effettuata secondo patti chiari e privi di possibili diverse interpretazioni.

ART. 7

In nessun caso l’associato FIAIP nello svolgimento della propria attività dovrà operare in modo da confondere il proprio patrimonio con denaro, titoli o qualsivoglia altro valore ricevuti a ragione e causa della attività professionale svolta.

ART. 8

L’associato FIAIP dovrà provvedere con regolarità e tempestività agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme vigenti a favore dei propri dipendenti e collaboratori.

 

SEZIONE SECONDA RAPPORTI CON LA CLIENTELA


ART. 9

L’incarico dovrà essere a tempo determinato.

ART. 10

L’associato FIAIP agente immobiliare effettuata la valutazione dell’immobile o dell’azienda, stabilite le condizioni essenziali dell’incarico con la parte venditrice, locatrice o cedente dovrà portare a conoscenza dell’incaricante tutte le proposte ricevute.

ART. 11

L’associato FIAIP agente immobiliare dopo aver concordato le condizioni essenziali del contratto con una parte interessata all’acquisto, alla locazione o al rilievo dell’azienda non dovrà proporre a terzi la conclusione del contratto sino all’avvenuto esaurimento della trattativa iniziata.

ART. 12

L’associato FIAIP agente immobiliare quando intenda concludere per sé l’affare per il quale è stato incaricato dovrà immediatamente e senza ambiguità informare di ciò il cliente. Stesso comportamento dovrà tenere nel caso voglia vendere o locare una propria proprietà immobiliare. In ogni caso non dovrà percepire alcun compenso di mediazione. E’ da considerarsi violazione deontologica il far intervenire altri “per sé o per persona da nominare” alla stipula del preliminare e poi sostituirsi a questi all’atto del contratto definitivo.

ART. 13

L’associato FIAIP agente immobiliare o mediatore creditizio deve rifiutare iniziative e comportamenti che, pur proposti da banche o intermediari finanziari, possano essere in qualche modo sfavorevoli alla parte mutuataria o in contrasto con le esigenze della stessa, facendo comunque prevalere l’interesse di quest’ultima anche subordinando il proprio.

ART. 14

L’associato FIAIP deve sempre informare il cliente sui costi, benefici e limiti della operazione e informarlo in maniera chiara e dettagliata degli eventuali rischi derivanti dall’operazione finanziaria proposta.

ART. 15

L’associato FIAIP nell’ambito della propria attività professionale incaricato di amministrare o gestire beni che potranno essere oggetto di futura compravendita o locazione dovrà concordare preventivamente l’ammontare del compenso spettantegli per questa specifica attività e non potrà incassare somme da terzi se a ciò non sia stato preventivamente autorizzato per iscritto.

ART. 16

L’associato FIAIP potrà accettare l’incarico di valutare un bene esclusivamente nei limiti delle proprie attribuzioni professionali e la propria competenza, esperienza e preparazione. Nel caso in cui non sia in grado di provvedere personalmente dovrà avvalersi di un professionista di settore scelto in accordo con il cliente.

ART.1 7

L’associato FIAIP è tenuto a valutare con la massima attenzione l’incarico conferitogli e dovrà informare tempestivamente il cliente in merito a tutte le problematiche inerenti l’affare e delle quali lo stesso abbia o dovrebbe avere contezza secondo le regole della diligenza professionale.

ART. 18

L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale abbia diritto al rimborso delle spese dovrà sempre essere in grado di documentarle e all’atto della richiesta di rimborso dovrà esibire, se richiesto, una nota chiara e dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute.

ART. 19

L’associato FIAIP che a ragione e causa della propria attività professionale rilevi o riscuota somme per conto di una parte o del cliente dovrà metterle immediatamente a disposizione dell’avente diritto. E’ vietata ogni forma di compensazione con compensi o rimborsi spese se non espressamente concordato per iscritto.

ART. 20

L’associato FIAIP nel dare informazioni al pubblico sulla propria attività professionale dovrà curare che l’informazione sia corretta, veritiera e non incida negativamente sulla dignità e il decoro della professione.
Il contenuto della informazione pubblicitaria non dovrà mai essere ingannevole, elogiativa e comparativa.

ART. 21

L’associato FIAIP deve con diligenza adeguarsi a quanto previsto dalle norme vigenti a tutela della “privacy”, rendendo al cliente adeguata informativa; con altrettanta diligenza deve rispettare la disciplina dettata contro il riciclaggio di denaro (antiriciclaggio).


SEZIONE TERZA RAPPORTI CON GLI ISTITUTI BANCARI E GLI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI


ART. 22

L’associato FIAIP deve svolgere la propria attività con efficienza e leale collaborazione nei confronti della banca o dell’intermediario finanziario che eroga il finanziamento.

ART. 23

L’associato FIAIP ha il dovere di evitare comportamenti sleali nei confronti degli Istituti Bancari o intermediari finanziari per i quali non opera.

ART. 24

L’associato FIAIP ha il dovere di non accogliere richieste dell’Istituto Bancario o dell’intermediario finanziario che siano in qualche modo in contrasto con le norme del presente codice deontologico.

SEZIONE QUARTA RAPPORTI CON I COLLEGHI


ART. 25

L’associato FIAIP deve sempre mantenere nei confronti dei colleghi comportamenti ispirati a lealtà e correttezza; dovrà evitare con il proprio comportamento di procurarsi vantaggi a danno dei colleghi.

ART. 26

L’associato FIAIP deve escludere ogni rapporto professionale con operatori abusivi. Oltre quanto dianzi previsto, costituirà illecito disciplinare anche l’agevolare e rendere possibile in modo diretto o indiretto che soggetti non abilitati o in condizioni, anche temporanee, che vietino agli stessi l’esercizio legittimo della attività professionale specifica la esercitino in concreto ricavandone benefici economici.

ART. 27

L’associato FIAIP deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.

ART. 28

L’associato FIAIP, se non espressamente autorizzato, deve rifiutare la collaborazione di persone che egli sappia legate da un rapporto societario, di dipendenza o collaborazione con un collega.

ART. 29

L’associato FIAIP, fatta salva ogni diversa pattuizione, in caso svolga il proprio incarico congiuntamente ad altro professionista del settore dovrà lealmente curare che il compenso spettante sia suddiviso equamente in proporzione all’opera prestata da ciascuno.

ART. 30

L’associato FIAIP nel caso in cui concorra con altro professionista del medesimo settore alla conclusione di un affare dovrà suddividere il compenso in base agli accordi intervenuti o, in mancanza, in base agli usi e alle consuetudini locali, tenendo lealmente conto dell’opera prestata da ciascuno.
Ove la collaborazione avvenga tra associati FIAIP la “collaborazione” dovrà avvenire secondo quanto previsto nel “Regolamento di collaborazione” nazionale.

ART. 31

L’associato FIAIP che accetti di collaborare con altro collega dovrà sempre tenere un comportamento corretto e leale; sarà tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste del collega e a porre a sua disposizione condividendoli tempestivamente atti, documenti, informazioni utili al miglior espletamento dell’opera professionale.

ART. 32

L’associato FIAIP che incarichi altro collega per lo svolgimento di attività inerenti un incarico professionale dovrà provvedere a retribuirlo ove non vi adempia il cliente, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato per ottenere l’adempimento, anche postergando il proprio credito.

ART. 33

L’associato FIAIP che eserciti la professione di agente immobiliare dovrà astenersi dall’affiggere propri cartelli pubblicitari all’immobile possibile oggetto di compravendita o locazione quando nel medesimo luogo siano già esposti cartelli pubblicitari da parte di altro agente a meno che non si tratti di affare diverso e che ciò risulti chiaramente dal testo del cartello.
L’apposizione dei cartelli pubblicitari dovrà sempre essere autorizzata dal cliente e rispondere a criteri di adeguatezza, decoro commerciale e discrezione.

ART. 34

L’associato FIAIP che a ragione e causa dell’esercizio della professione intenda promuovere un giudizio o proporre una azione disciplinare nei confronti di un collega dovrà dargliene preventiva comunicazione scritta a meno che ciò, obiettivamente, non pregiudichi l’azione da proporre.

ART. 35

L’associato FIAIP non potrà registrare una conversazione telefonica intercorsa con un collega a ragione e causa dell’attività professionale.
Le registrazioni degli interventi effettuati nel corso di riunioni sono consentite esclusivamente se vi è il consenso espresso o tacito di tutti i presenti.
Oltre quanto sopra detto costituisce anche illecito disciplinare il rendere pubbliche le corrispondenze tra colleghi qualificate riservate e/o personali.


SEZIONE QUINTA RAPPORTI CON LA FEDERAZIONE


ART. 36

L’associato FIAIP dovrà improntare i propri rapporti con la Federazione a livello nazionale e periferico secondo i principi richiamati in premessa di lealtà, fedeltà, diligenza, correttezza e collaborazione.
Costituisce illecito disciplinare oltre la violazione dei principi enunciati, anche il porre in essere pratiche capziose ed elusive tendenti a vanificare o aggirare le previsioni statutarie e il non adeguarsi alle direttive legittime degli organi della Federazione.
L’associato ha il dovere di provvedere con regolarità e precisione all’adempimento degli oneri economici nei confronti della Federazione.

ART. 37

L’associato FIAIP ha il dovere di evitare situazioni di incompatibilità ostative sia all’esercizio della attività professionale sia alla adesione alla Federazione.
Nel dubbio dovrà richiedere il parere ai competenti organi della pubblica amministrazione e della Federazione.

ART. 38

Costituisce grave illecito disciplinare attestare dolosamente nelle dichiarazioni richieste dallo Statuto FIAIP e in qualsiasi altra dichiarazione richiesta dalla Federazione circostanze e fatti non veritieri.

ART. 39

L’associato FIAIP sottoposto a procedimento disciplinare dovrà attenersi a principi di lealtà e correttezza.
La mancata risposta dell’associato agli addebiti comunicatigli così come la mancata attività difensiva non potranno costituire autonomo illecito disciplinare, pur potendo l’organo giudicante, valutare il comportamento in suo prudente apprezzamento per la formazione del proprio convincimento e la formulazione della decisione.
Costituisce autonomo illecito disciplinare la mancata risposta alla richiesta di notizie e ’organo giudicante.

ART. 40

L’associato FIAIP ponendo a base di ogni proprio comportamento l’equilibrio, avrà cura di non esasperare insorgenti controversie con altri associati cercando un componimento bonario anche attraverso la mediazione degli organi federativi territoriali.
L’associato FIAIP dovrà evitare di fare indiscriminato e continuo ricorso agli organi disciplinari.
Costituisce illecito disciplinare creare con il proprio comportamento situazioni di non sereno svolgimento della vita associativa.

ART. 41

L’associato FIAIP se chiamato a qualsiasi titolo a far parte di un organo nazionale o periferico della Federazione sarà tenuto non solo a mettere in pratica ma anche a salvaguardare i principi etici elencati in premessa e dovrà avere quale esclusivo obiettivo del proprio diligente e imparziale operato l’interesse generale degli associati, l’interesse della FIAIP e la stretta osservanza delle norme interne della Federazione.

ART. 42

L’associato FIAIP che, quale candidato o sostenitore di candidati, partecipi ad elezioni di organi statutari deve in ogni caso comportarsi con correttezza evitando iniziative non consone alla dignità degli organi da eleggere evitando altresì forme di propaganda sproporzionate ed eccessive.
Durante le operazioni di voto e nella sede delle stesse è vietata ogni forma di propaganda elettorale.
Nella sede elettorale è ammessa esclusivamente la eventuale distribuzione e/o l’affissione delle liste dei candidati e di manifesti indicanti le modalità della votazione.

ART. 43

L’associato FIAIP è soggetto alle presenti norme deontologiche nonché, se operante all’estero, alle norme deontologiche che eventualmente disciplinano la professione nel paese in cui opera, a condizione che le stesse non contrastino con i principi fissati nel presente Codice Deontologico e nella Costituzione italiana.
L’associato FIAIP oltre alle norme del presente Codice Deontologico e del Regolamento di Collaborazione FIAIP soggiace alle regole di comportamento delle federazioni europee ed ai principi elencati nella “Carta dei Valori” di “Confindustria” cui la FIAIP aderisce e che devono tutti intendersi riportati e trascritti nel presente Codice di cui costituiscono parte integrante.

ART. 44

Il presente Codice Deontologico si ispira, si estrinseca e deve essere interpretato alla luce dei“principi”:
• HONESTE VIVERE - Vivi onestamente.
• ALTERUM NO LAEDERE - Non arrecare danno ad altri.
• SUUM CUIQUE TRIBUERE - Attribuire a ciascuno il suo.
fissati già nel II secolo D.C. dal giurista romano Eneo Domizio Ulpiano nelle sue “Regole” (in Digesto 1.1.10 pr.).

 

IMMOBILIARE MEDIATORE

 

Il ruolo del Mediatore Immobiliare

La LEGGE 3 FEBBRAIO 1989, N. 39 e la legge n° 57 del 5 marzo 2001 hanno riconosciuto il ruolo del mediatore immobiliare come professionista del settore, con caratteristiche di professionalità e di requisiti deontologici e morali tesi a garantire i Clienti sulla regolarità amministrativa e legale delle operazioni proposte.

Le leggi in materia hanno riconosciuto il profilo professionale del Mediatore Immobiliare, una professione tra le più antiche riscoperta recentemente e valorizzata da alcuni esponenti del settore e riqualificata dalla recente legge del 5 marzo 2001 che prevede requisiti di onorabilità e di competenza professionale per garantire al Cliente la maggiore trasparenza nelle transazioni immobiliari.

Anche il Codice Civile riconosce in un apposito CAPO XI la definizione di Mediatore dall'art. 1754 al 1765.

In particolare definisce in modo semplice e comprensibile la figura del Mediatore:

Art. 1754 (Mediatore)

E'mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

e

ART. 1755 (Provvigione)

Il Mediatore ha diritto alla provvigione di ciascuna delle parti[ 2950 ], se l'affare è concluso per effetto del suo intervento[ 1757]. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi(depositati presso la locale CCIAA - ndr), sono determinate dal giudice secondo equità.

Art. 1756 (Rimborso delle spese)

Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.

Quindi anche un riconoscimento fondamentale della Giurisprudenza codifica la figura e gli usi comuni della sua funzione.

Le Camere di Commercio in Italia, a tutela degli iscritti all'Albo dei Mediatori e dei professionisti del settore, segnalano una prima regola: attenzione agli abusivi!

Solo i professionisti e le società iscritti al ruolo mediatori presso la Camera di Commercio della zona di residenza possono svolgere attività di mediazione immobiliare, ed esigere la provvigione per l'opera svolta. Chi sia interessato ad una compravendita immobiliare dovrà quindi accertarsi che il professionista che mette in contatto le parti interessate sia iscritto nel ruolo mediatori. Una verifica che può essere fatta presso l'Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio locale.

Moduli e formulari

E' inoltre utile sapere che i moduli e formulari utilizzati per la mediazione devono essere preventivamente depositati presso la Commissione Provinciale mediatori con sede presso la Camera di Commercio(Ufficio Albi e Ruoli). Il deposito è obbligatorio così come è obbligatorio utilizzare moduli e formulari chiari, facilmente comprensibili e ispirati ai principi delle buona fede contrattuale. I moduli non possono essere utilizzati se non recano gli estremi dell'iscrizione al ruolo del mediatore o, nel caso di una società, del legale rappresentante della società stessa.

Clausole vessatorie

Va infine ricordato che i contratti conclusi con il mediatore non possono contenere clausole vessatorie, che determinino cioè a carico del contraente uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Copertura assicurativa

Il Ministero delle attività produttive indica le seguenti caratteristiche per una idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali a tutela dei clienti:

  1. assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti;

  2. copertura per chiunque, all'interno dell'azienda, svolga a qualsiasi titolo l'attività di mediazione;

  3. copertura di tutte le sezioni iscritte a ruolo, attraverso un'unica polizza omnicomprensiva oppure più polizze separate a copertura di ciascuna attività;

  4. polizza assicurativa a parte per chi, coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere l'attività anche a titolo individuale.

Professionisti quindi al servizio del Cliente.

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