Permane il pieno diritto dell’amministratore di condominio a percepire il proprio giusto compenso.

La questione che ci proponiamo di affrontare in questa sede, relativa al ruolo, ai diritti ed ai compiti dell’amministratore di Condominio in epoca di COVID 19, presenta alcune problematiche ben definite:

1) l’attività di amministratore è stata mai effettivamente sospesa dall’inizio del lockdown?

2) In caso contrario, quali poteri ordinari e/o straordinari sono legittimamente esercitabili dal gestore della cosa comune?

3) Quali i rapporti con l’Assemblea?

4) Ed infine, l’amministratore conserva inalterato il proprio diritto a percepire il compenso pattuito?

Come agire contro i singoli condomini? Il decalogo della Cassazione

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 29/09/2017 n° 22856

Qualora un creditore proceda nei confronti di un solo condomino per il totale dell'importo del titolo esecutivo emesso a carico del condominio, il singolo esecutato potrà opporsi rilevando che la sua quota millesimale è inferiore a quella allegata, altrimenti, se non fornisce tale prova, l'opposizione non potrà essere accolta, e l'atto di precetto sarà efficace per l'intero.

E’ quanto stabilito dalla terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 22856 del 29 settembre 2017.

Garantire e difendere la professionalità degli amministratori di condominio. Anaci, Anaip, Anammi e Unai hanno ottenuto l’accoglimento da parte del Governo dell’ordine del giorno G/2085/21/10 presentato, tramite i senatori Mandelli e Pelino, nell’ambito della Legge annuale per il mercato e la concorrenza all’esame della Commissione Industria del Senato. Un passo avanti volto a fermare il folto numero di amministratori di condominio improvvisati e senza i requisiti cui, a giudizio delle quattro realtà, l’entrata in vigore della “riforma del condominio” (legge n. 220/2012) avrebbe di fatto aperto le porte alla professione.

Obbligo di reperibilità anche durante le vacanze estive di agosto o quelle natalizie: l’amministratore deve garantire tutti i servizi anche delegando eventuali sostituti.

Costruire ed installare pergolati e strutture amovibili su balconi e terrazzi privati è possibile anche senza chiedere alcuna autorizzazione al Comune. La sentenza 1777/2014 del Consiglio di Stato chiarisce una questione da anni dibattuta, aprendo di fatto la strada a proprietari ed inquilini che intendano sfruttare al meglio le superfici esterne delle proprie abitazioni e dei propri uffici.

   
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